Note
1) Il termine torreggiamento, viene utilizzato qui per la sua sinteticità, ma date le sue finalità è relativo ad iniziativa tipica per il Regno, mentre per l’isola di Ischia deve intendersi intervento principalmente d’integrazione, come anche numericamente si valuterà nel seguito. In [254] p. 47, nota 61, esso viene presentato come corrente designazione a partire dal XVI sec, della messa in difesa delle coste mediante la costruzione di torri armate.
2) Regio decreto 30 dicembre 1866.
3) Pasanisi O. - La costruzione generale delle torri marittime ordinate dalla Regia Corte di Napoli nel secolo XVI, p. 423 - Napoli, in Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa, pp. 423…442, (1926). BNN. Sez. Nap. e SNSP.
4) Pasanisi, cit., pag. 424.
5) Russo F. – Le Torri anticorsare vicereali con particolare riferimento a quelle della costa campana – Castella 74, Piedimonte Matese, Tipografia del Matese S.R.L., (Apr. 2001).
6) Russo, cit.
7) Come generalmente fatto, con la distintiva carte si vogliono indicare sinteticamente quelle geografiche.
8) Qualche episodio del genere per il secolo XIX può essere rinvenuto in D'Ascia, Storia dell'isola d'Ischia e Broccoli, Cronache militari e marittime del Golfo di Napoli e delle isole pontine durante il decennio francese (1806-15).
9) Di Lustro A. – I Marinai di Celsa e la loro Chiesa dello Spirito Santo ad Ischia, Forio, Tipografia Punto Stampa, (mag. 2003) – Russo, cit.
0. Premessa
Ciò che si intende per Dispositivo Difensivo, nello specifico parlando dell’Isola d’Ischia, è stato esposto esaurientemente in passato, qui si vogliono fare solo delle riflessioni di ordine generale, tenendo conto anche di nuove letture e conseguenti rivisitazioni e ridistribuzione di materiale raccolto: in particolare si nota che in [254] si propone un doppio inquadramento delle torri, temporale e funzionale rispettivamente.
Nel seguito, mentre la suddivisione temporale riguarda il solo intervento dell’autorità centrale in merito al torreggiamento (1) delle coste del regno, distinguendo fra prima e dopo questo evento, si osserva che la distinzione funzionale non deve essere intesa come una proposta di lettura delle opere del Dispositivo in relazione ad un loro scaglionamento in profondità, ma anche come articolazione intesa a garantire una copertura difensiva al piccolo traffico marittimo, - eseguito questo essenzialmente a vista e cognizione di costa, non solo nelle acque dell’Isola -, e come ostacolo o negazione dell’atterraggio per il rinnovo di provviste alimentari e principalmente di acqua potabile.
In sostanza si trova una dichiarata presa di distanze da una generalizzata lettura del torreggiamentocome inteso a conseguire una catena, finalizzata ed ininterrotta, di punti di semplice avvistamento e segnalazione, utilizzando anche ciò che già vi era, tesi questa che è generalmente sostenuta e documentata.
Per eseguire un esame completo in questa ottica, sulla base di quanto accertato, si effettuerà a tavolino una ricognizione costiera dell’Isola, cercando di leggere coste ed approdi nei tempi in cui le opere difensive in esame vennero realizzate, e di riflettere sulla proposta.
In questo esame, si deve aver presente che la contemporaneità di tutte le opere che oggi ancora si individuano è cosa in genere apparente: la loro stratificazione temporale dovrebbe scaturire evidente dal confronto continuo delle poche date certe.
Si chiude questa Premessa, indicando negli Allegati ed Appendici di questa Appendice R, alcune direttrici di indagine: particolare attenzione viene posta all’Allegato 4., dedicato alle ricerche sull’armamento del Torrione indicato nel 1574 dal Magnifico Stinca, ed all’Allegato 5, dedicato agli ingegneri che operarono ad Ischia negli anni dal ‘500 al ‘700: annotazioni che se pur non numerose, e globalmente insoddisfacenti, aggiungono qualche elemento utile a lumeggiare il quadro complessivo in cui il Dispositivo prese forma e si evolse durante l’arco centrale che va dal 1563 al 1866, anno in cui molte opere di fortificazione costiera cessarono dall’essere considerate come tali. (2)
1. Suddivisione temporale
Anche se nell’Isola l’impatto dell’editto vicereale del 1563 non è così incisivo come nel resto delle coste del Regno, questa data è certamente un preciso elemento temporale di riferimento. Occorre però tenere sempre ben presente che l’opera dei privati nell’isola d’Ischia è decisamente prevalente su quella dell’autorità centrale, e che l’intervento di quest’ultima è di complemento e completamento.
Se la morfologia e l’orografia delle zone perimetrali del Regno sono elementi importanti in generale, in relazione alla distribuzione sia periferica, sia in profondità, delle torri, nella nostra isola ciò si presenta certamente in modo più drammatico.
Si deve riflettere sul fatto che il torreggiamento viceregnale è stato progettato e sviluppato sulla base di una ispezione minuziosa delle coste del regno, valutando attentamente ciò che già vi era, ciò che si doveva fare, e principalmente chi dovesse accollarsi le spese della realizzazione dei manufatti.
Che il preesistente sia stato attentamente valutato risulta evidente dal noto brano del Pasanisi (3):
…nel 1563. Sono di quest'anno infatti le prime istruzioni date dalla R. Camera e dallo stesso viceré Duca d'Alcalà don Parafan de Ribera ai governatori provinciali. Per effetto di esse fu stabilito: Nessuna opera doveva costruirsi che non fosse voluta dalla R. Corte. Tutte le fortificazioni esistenti riconosciute a giudizio di esperti di. pubblica utilità dovevano essere espropriate accordando un giusto indennizzo ai proprietari…
Mentre per la Terra di Lavoro, per la costa da Miseno a Gaeta si dette incarico all’ingegnere Benvenuto Tortelli di eseguire una ricognizione, che portò alla progettazione di cinque torri (4), ad Ischia, a seguito di quella fiscale dello Stinca (1574), si ha conferma che nulla era stato ancora fatto dall’autorità centrale, il cui intervento nell’Isola si concretizzò in seguito nella costruzione o adeguamento di tre soli manufatti: la Torre di Zale nel territorio di Forio, la Torre di Montevico in quello di Lacco, la Torre di S. Angelo, in quello di Serrara; ciò nondimeno questo limitato intervento deve essere interpretato come riconoscimento che il Dispositivo difensivo già in atto necessitava di pochissimi interventi, peraltro notevoli, in luoghi inoltre che erano già stati sede di precedenti analoghe iniziative costruttive, e non indicati in questa sede.
Il seguito e l’osservazione della Carta delle torri sono un approfondimento delle premesse, tenuto conto essenzialmente delle finalità del Dispositivo, della realtà territoriale, delle attività socio-economiche isolane.
2. Distribuzione funzionale
La distinzione tipologica delle opere difensive, già molto articolata nell’elaborazione fattane sinora, trova un ulteriore elemento di riflessione nell’inquadramento che in Russo (5) viene prospettato, suddividendo le torri costierenelle tre categorie seguenti:
- capisaldi, con funzioni, oltre alle tradizionali loro riconosciute, anche di interdizione finalizzata, raccogliendoli sotto l’etichetta di opere difensive del primo ordine;
- elementi intermedi, con funzioni generali di avvistamento, rifugio, collegamento periferico, ovvero opere difensive del secondo ordine;
- elementi secondari, con funzioni elettive, generali, di collegamento e trasmissione, o del terzo ordine.
Questa suddivisione, sia pure non in modo così schematico, e non con queste etichette, è già contenuta nell’ordinamento fattone in passato, e nella discussione delle sue distintive funzionali.
Non si condivide invece l’affermazione che questi elementi di interdizione effettuassero una difesa attiva, ritenendo che quest’ultima si esplichi in forme necessariamente preventive, finalizzate alla neutralizzazione dell’offesa prima che essa si manifesti, mentre è evidente la completa passività dell’azione esplicata dagli elementi difensivi del primo ordine; piuttosto si può loro riconoscere una qualche forma di deterrenza, il che spiega anche come molti di questi presidi non abbiano mai utilizzato, nelle modalità predisposte, tutto il loro armamento: il mostrare i denti è stato, in qualche caso, sufficiente ad allontanare la minaccia.
L’ubicazione delle torri in modo vincolato alla sola visuale reciproca, costituendo una catena ininterrotta di tali caratteristiche, è, come detto, cosa che rigettata come filosofia anche in Russo (6), viene superata per la nostra isola dal semplice esame delle carte (7), o, quando possibile, integrata da un’ispezione in loco.
Come si potrà ricavare da quanto segue, il passo, medio e/o effettivo, delle opere isolane, inteso come distanza fra due manufatti consecutivi del 1° e 2° ordine è veramente molto piccolo, ciò che del resto è tipico dell’intera struttura difensiva costiera del Regno.
La proposta concreta, almeno per il primo ordine, è quella di ritenere privilegiate sulle altre la funzione di difesa reattiva, focalizzata all’interdizione di aree geografiche ristrette, in funzione di protezione delle attività marittime di piccolo cabotaggio e di pesca, e della negazione specifica dell’approvvigionamento fondamentale dell’acqua, essenziale per il proseguimento dell’azione dell’avversario.
Bocche da fuoco di calibro relativamente piccolo, a discreto allungamento, con gittate massime dell’ordine di 3500…4500 m, - ritenute compatibili con un tiro teso di buone probabilità di colpire anche con pochi serventi di modeste capacità artiglieristiche ai pezzi, indipendentemente dalla gravità del danno materiale inflitto, privilegiando per questo l’offesa al personale imbarcato, -propongono un riesame delle principali torri costiere isolane, nei riguardi della loro ubicazione, considerata come selezione dei luoghi finalizzata ad una funzione elettiva non di sola scoperta con il conseguente successivo collegamento per trasmissione del riscontrato stato di allarme, ma come diretta a costituire opere intese a realizzare aree protette per i traffici marittimi e la conservazione dei beni trasportati o prodotti in loco, e la loro negazione all’avversario.
Si considerino in questa luce anche l’ubicazione e gestione delle tonnare dell’isola.
3. Interdizione delle spiagge e protezione del traffico
Si premette che si considera evidente che sotto l’etichetta protezione del traffico sia prevalente la funzione di ricovero, consentendo alle imbarcazioni in pericolo di porsi al riparo e sotto la protezione di qualche pezzo di artiglieria (8): l’interdizione del libero uso dello specifico braccio di mare all’aggressore è dunque la funzione ricercata.
Credo che si sia rilevato nel titolo del paragrafo il riferimento, non esclusivo però, alle spiagge: l’alaggio, provvisorio o definitivo, per imbarcazioni in genere di dimensioni non rilevanti, è da ritenersi pratica prevalente; l’utilizzazione di ridossi come sorgitori, nel senso stretto del termine e della funzione, deve ritenersi molto ridotto ed occasionale, salvo in quei casi eccezionali in cui il luogo garantiva una relativa sicurezza dalle traversie prevalenti, limitato nell’Isola a poche situazioni naturali.
Nella lettura mirata delle coste e possibili approdi isolani, può servire quanto in Di Lustro e in Russo (9), anche se il taglio che il prof. Di Lustro ha dato a queste sue lodevolissime ricerche ne impedisce una larga utilizzazione nell’ottica qui tenuta.
Vincenzo Belli
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